Riforma IRPEF 2024: ecco come è cambiata

La guida alla riforma IRPEF 2024, con l’accorpamento in 3 scaglioni di reddito grazie ai Decreti connessi alla riforma fiscale

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Come funziona la nuova IRPEF 2024? Dal 1° gennaio è entrata in vigore la riforma IRPEF 2024.

Nel collegato alla Legge di Bilancio 2024 vi è l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF dal 1° gennaio 2024 con un’aliquota al 23% fino a 28.000 euro. Previste poi le aliquote del 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro e del 43% per redditi oltre 50.000 euro.

L’Esecutivo ha anche previsto un Decreto ad hoc per la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nonché aiuti per il terzo settore. Nel 2024, infatti, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro.

In questo articolo vi illustriamo le ultime notizie sulla riforma IRPEF 2024 e in che modo è cambiata l’Imposta Redditi Persone Fisiche dal 2024.

RIFORMA IRPEF 2024, LE NOVITÀ

In linea con le regole già fissate per la riforma IRPEF 2023, il Governo tra le novità della Legge di Bilancio 2024 e della riforma fiscale 2024 ha approvato le modifiche per l’Imposta Redditi Persone Fisiche. Sono valide dal 2024.

Le regole sono state ampliate per ONLUS e terzo settore nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, come si legge in questa nota stampa. Poi, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le indicazioni per l’attuazione della riforma con la Circolare n.2 del 6 febbraio 2024, presentate con questo comunicato stampa.

Infine, il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 – come spiegato in questa nota – ha completato la riforma approvando, in sede preliminare, un Decreto Legislativo che opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Vediamo quindi, come cambia l’IRPEF nel 2024.

TRE SCAGLIONI IRPEF DAL 2024

La riforma IRPEF 2024 inserita nel collegato fiscale alla Manovra 2024 – che vi spieghiamo in questo articolo – prevede di accorpare i primi due scaglioni IRPEF dell’Imposta Redditi Persone Fisiche ed estendere l’aliquota più bassa, quella al 23%, ai redditi fino a 28.000 euro. Cerchiamo di capire meglio come funziona dal 1° gennaio 2024.

Il Decreto fiscale connesso alla Manovra stabilisce la riduzione del numero di aliquote IRPEF vigenti nel 2023 (pari a 4), con specifici vantaggi per i redditi medi. L’IRPEF viene, cioè, rimodulata su tre diverse fasce di reddito, al posto delle 4 in vigore fino al 2023.

Le tre aliquote IRPEF 2024 sono:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

  • 35% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;

  • 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Fino al 2023, ricordiamo, le aliquote IRPEF in vigore erano 4, ovvero:

  • 23% fino a 15.000 euro;

  • 25% tra 15.001 euro e 28.000 euro;

  • 35% tra 28.001 euro e 50.000 euro;

  • 43% oltre 50.001 euro.

Il passaggio a tre aliquote, in sostanza, prevede l’accorpamento del 1° e del 2° scaglione IRPEF in un’unica fascia che comprende i redditi tra i zero e 28.000 euro, sottoposta a un prelievo del 23%. Tra 28.001 euro e 50.000 euro, scatta l’aliquota al 35%. Per approfondire vi rimandiamo alla guida agli scaglioni IRPEF per il 2024 con la simulazione su chi ci guadagna di più.

L’ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI E DELLA NO TAX AREA

Nel 2024, la detrazione per i percettori di redditi da lavoro dipendente sarà incrementata da 1.880 a 1.955 euro, come vi spieghiamo in questa guida. Si estende la soglia di no tax area fino a 8.500 euro per questi redditi. Questa modifica allinea le condizioni per i lavoratori dipendenti a quelle già esistenti per i pensionati. Questo adeguamento era stato annunciato nella riforma fiscale 2024, come vi spieghiamo in questo articolo.

Inoltre:

  • per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro;

  • per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR;

  • sono state introdotte disposizioni per assicurare la coerenza tra le addizionali regionali e comunali all’IRPEF e la nuova struttura degli scaglioni di reddito;

  • in aggiunta, su IMU e TARI, potrebbero arrivare anche uno sconto del 5% e fino a 1.000 euro per i pagamenti con addebito diretto sul proprio conto corrente, al fine di evitare omessi o tardivi pagamenti. I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF. A dirlo è la Circolare n.2 del 6 febbraio 2024.

NOVITÀ PER IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Con il Decreto “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)” approvato dal Governo il 30 aprile 2024, il Governo modifica ulteriormente le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

OK AL BONUS 100 EURO DIPENDENTI DAL 2025

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, con il il Decreto “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)” arriva il bonus 100 euro. Cioè, il Governo prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;

  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

I dettagli li spieghiamo in questa guida.

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NUOVE REGOLE PER ONLUS E TERZO SETTORE

Al fine di assicurare il massimo supporto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni impegnate in iniziative umanitarie (sia di carattere religioso che laico) e agli enti del terzo settore, considerando anche le osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 ha deciso di modificare il testo precedentemente approvato in fase di esame preliminare.

In particolare, l’Esecutivo ha cambiato le disposizioni per la revisione della detrazione dall’imposta lorda per l’anno 2024, relativa alle erogazioni liberali a favore di tali entità.

Pertanto, nel corso del 2024, le donazioni verso tali soggetti non subiranno la decurtazione di 260 euro, mantenendo invece tale detrazione per le erogazioni liberali destinate ai partiti politici.

COME È CAMBIATA LA BUSTA PAGA 2024

Con le novità introdotte dalla riforma IRPEF 2024, come vi spieghiamo in questo approfondimento, vi sono stati degli aumenti in busta paga dal 1° gennaio. Infatti, la ridefinizione delle aliquote e i livelli di reddito per la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nasce proprio con l’obiettivo di garantire entrate più consistenti nette delle tasse.

Inoltre, per l’anno 2024, la busta paga con la riforma IRPEF è cambiata anche in quanto la detrazione prevista per i percettori di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro è stata incrementata da 1.880 a 1.955 euro. Questo aumento estende la soglia di no tax area fino a 8.500 euro per i redditi da lavoro dipendente. Si allinea a quella già esistente per i pensionati. Tali novità, dunque, si traducono in aumenti delle entrate per i lavoratori.

RIFORMA IRPEF 2024, CHI CI GUADAGNA

Grazie alla riforma dell’IRPEF 2024 vi saranno dei vantaggi per il 75% delle famiglie italiane. Chi ci guadagna? La riforma determina un impatto positivo per i redditi situati tra i 15.000 e i 35.000 euro. Al contrario, per redditi al di sotto dei 15.000 euro o superiori ai 35.000 euro, non si registrano cambiamenti sostanziali.

Ma a quanto ammonta il guadagno per queste famiglie? Il taglio dell’IRPEF 2024 e il passaggio a tre aliquote stabilisce un risparmio per le tasche degli italiani da 100 euro (nel caso della fascia più bassa) a 260 euro (per i redditi oltre i 28.000 euro) a contribuente.

Inoltre, questa nuova ossatura aiuta anche nell’applicazione del taglio del cuneo fiscale 2024, con l’applicazione alla fascia reddituale di 28.000 euro (al posto di 25.000 o 35.000 euro di limite reddituale vigente).

Se volete sapere nel dettaglio chi ci guadagna dalla riforma IRPEF 2024 con calcoli e simulazioni, vi consigliamo di leggere questa guida.

ADDIO ALL’ACE

La riforma IRPEF 2024 ha anche disposto l’abrogazione dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE). Vale a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Si trattava  di un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la Circolare n.2 del 6 febbraio 2024, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti. Quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

NOVITÀ PER I REDDITI DEI TERRENI

Il Decreto “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)” approvato dal Governo il 30 aprile 2024 modifica ulteriormente l’IRPEF. In particolare, modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. Attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.

La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica). Vale anche per:

  • quelle svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti. La parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa;

  • le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente. Ciò nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.

Di conseguenza, il testo qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo. Quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

NUOVE REGOLE PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Il Governo con il Decreto Revisione IRPEF e IRES introduce il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti). Ossia:

  • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività;

  • sono escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese. Cioè quelle sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente. Ma anche il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

La norma, poi:

  • conferma il principio di cassa. È inteso quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta. Pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa. Sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR);

  • estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale;

  • prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Il Governo, inoltre, introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a:

  • operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;

  • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;

  • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio. In base a questo, fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto. Cioè quelle riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;

  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Ma, solo se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

NOVITÀ REDDITI DIVERSI

Il Decreto Revisione IRPEF e IRES stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante. Ma, sarà aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni. Ma anche di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

NUOVE REGOLE REDDITI D’IMPRESA

Con il Decreto Revisione IRPEF e IRES, l’Esecutivo introduce una fase iniziale di attuazione della delega. Questa riguarda la semplificazione dei regimi di allineamento dei valori fiscali a quelli contabili. Prevista anche la modifica dei criteri di determinazione dei redditi aziendali. Le modifiche riguardano:

  • la determinazione della base imponibile delle società residenti, con l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali. Ciò include la trattazione delle sopravvenienze attive derivanti da contributi o donazioni. Ma anche la valutazione delle rimanenze finali di beni e servizi, e le differenze sui cambi;

  • la disciplina per l’allineamento dei valori fiscali e contabili al fine di uniformare le regole dei vari regimi di allineamento esistenti;

  • la possibilità per le società riceventi di optare per un’imposta sostitutiva sui valori attribuiti in bilancio. Vale per le attività ricevute in caso di trasferimenti di azienda tra residenti, con un regime transitorio correlato alle nuove disposizioni di allineamento.

Infine, la norma modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES. Il Decreto interviene, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA RIFORMA IRPEF 2024

Le misure della nuova riforma IRPEF sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

GUIDA ALLA LEGGE DI BILANCIO E RIFORMA FISCALE 2024

Vi invitiamo a leggere la nostra guida alla Legge di Bilancio 2024. Poi, vi invitiamo a leggere la guida sulla riforma fiscale 2024.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la guida sui bonus tasse. Da leggere anche le novità sul Decreto Primo Maggio 2024, sul Decreto PNRR 2024 convertito in Legge, e quelle sul DEF 2024.

Interessante anche il nostro articolo che spiega come cambia l’IRPEF per le pensioni 2024.

A vostra disposizione anche la guida agli scaglioni IRPEF per il 2024 con la simulazione e le ultime novità DEF sul taglio del cuneo fiscale nel 2025.

Per scoprire invece altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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2 Commenti

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  1. Complimenti, i vostri articoli sono sempre i migliori, approfonditi con dettagli, spiegazioni chiare, decisamente meglio di quelli di quotidiani famosi come Corriere o il Sole 24 ore. In più non c’è abbonamento, l’informazione gratuita di questo alto livello è merce rara ormai. Grazie, cordiali saluti

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