Lavoro agile se si hanno figli in quarantena o disabili

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La legge di conversione del decreto Agosto prevede la possibilità di accedere al lavoro agile se si hanno figli in quarantena scolastica o disabili.

In sostanza i lavoratori dipendenti possono lavorare da casa se hanno figli sottoposti all’isolamento per sospetto Covid o affetti da disabilità

Ecco cosa sapere sulle opportunità di lavoro agile per chi ha figli in quarantena o disabili previste dal decreto Agosto convertito in legge.

LAVORO AGILE PER QUARANTENA SCOLASTICA O DISABILITÁ DEI FIGLI

Quando un figlio risultata positivo, la quarantena (che dura 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto) scatta anche per i conviventi, quindi per suoi genitori ed eventuali fratelli e sorelle. I genitori lavoratori non possono recarsi sul luogo di lavoro in quanto sono in quarantena.

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modifiche del decreto agosto, ha introdotto nel provvedimento legislativo gli articoli 21 bis e 21 ter che prevedono nuove possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working per i lavoratori dipendenti. Si tratta, nello specifico, della possibilità di accedere al lavoro agile, quindi al lavoro da casa, durante il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici di un figlio convivente o nel caso della presenza di un figlio affetto da disabilità grave.

Va precisato che, rispetto al lavoro agile per quarantena scolastica, la prestazione può essere svolta in alternativa al congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli e per periodi compresi
entro il 31 dicembre 2020. Possono lavorare in smart working entrambi i genitori ma alternativamente, non per le stesse giornate.

A CHI SPETTA

Hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per quarantena o disabilità dei figli i genitori lavoratori dipendenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. figlio convivente, minore di 14 anni, sottoposto a quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente per contatto verificatosi a scuola o durante lo svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria presso palestre, piscine, centri o circoli sportivi, sia pubblici che privati;
  2. presenza di un figlio disabile grave, ma solo se nel nucleo familiare non c’è un altro genitore non lavoratore o la cui attività lavorativa non richiede necessariamente la presenza fisica.

DOCUMENTI UTILI

Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione questo ESTRATTO (Pdf 224Kb) della legge 13 ottobre 2020, n. 126, contenente gli artt. 21 bis e 21 ter.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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