FAQ Graduatorie terza fascia ATA 2024: risposte del Ministero alle domande frequenti

FAQ graduatorie terza fascia ata
adv

Sono disponibili le FAQ ufficiali del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) sulle graduatorie di terza fascia ATA 2024-2027, ossia le risposte alle domande frequenti dei candidati.

Fino al 28 Giugno 2024 sono aperte le domande per le graduatorie ATA di terza fascia valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e molti aspiranti stanno avendo difficoltà nella presentazione dell’istanza e incertezze sui titoli che si possono presentare e come inserirli.

Per aiutarvi a rispondere a dubbi e problemi comuni sulle graduatorie e sulla presentazione della domanda, abbiamo raccolto tutte le FAQ sulle graduatorie III fascia personale ATA 2024-2027, che rendiamo disponibili di seguito.

FAQ GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA 2024

Ecco di seguito le domande frequenti con le risposte ufficiali del MIM sulle nuove graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per l’assegnazione delle supplenze nelle scuole, ossia le FAQ pubblicate dal Ministero dell’istruzione.

Continueremo ad aggiornare questo elenco con le nuove FAQ pubblicate dal Ministero.

FAQ SU ABILITAZIONE E ACCESSO ALLA DOMANDA GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA 2024

1. Quali passi propedeutici occorre effettuare per compilare la domanda on line per le supplenze dalle graduatorie di istituto?
I candidati presentano istanza di inserimento nelle graduatorie d’Istituto unicamente in modalità telematica. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura ai sensi del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

L’accesso all’applicativo Istanze OnLine potrà avvenire previo possesso delle credenziali  SPID o CIE o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.


2. Come si effettua la procedura di abilitazione al servizio Istanze OnLine?
Per richiedere l’abilitazione al servizio Istanze OnLine è necessario seguire tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio.


3. Esistono limiti temporali per la procedura di abilitazione al servizio Istanze OnLine?
No, non ci sono limiti temporali. Si consiglia comunque di procedere all’abilitazione al servizio in tempo utile, in modo da effettuare tutte le fasi entro i termini di presentazione dell`istanza di interesse.


4. Voglio accedere, dove trovo il link per inserire l’istanza di partecipazione alle Graduatorie d’Istituto di III Fascia del personale ATA?
Dalla home page della piattaforma per le Istanze Online (POLIS) del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) oppure dalla home page del portale ministeriale, seguendo il percorso Argomenti e Servizi > Approfondimenti > Graduatorie d’Istituto di III Fascia personale ATA > Accedi all’istanza in alto a destra oppure in basso nella fascia celeste sotto la voce Vai direttamente all’istanza.

FAQ SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA 2024

1. Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?
L’istanza è la seguente: “Graduatorie di istituto III fascia Personale ATA triennio 2024/27”.


2. Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?
I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.


3. Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?
Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta Profili e Modalità d’accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.


4. Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?
Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.


5. Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?
Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.


6. Come modificare la Provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?
La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata effettuata la scelta della scuola destinataria della domanda e non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto.

Se, invece, una di queste sezioni è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellarle prima di procedere alla modifica della provincia.


7. Quali dati sono precompilati a sistema?
Sono precompilati dal sistema e non modificabili:

  • I dati anagrafici.
  • I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ “Come modificare i dati di recapito personali”).
  • I dati delle graduatorie pregresse.
  • I servizi già dichiarati nel precedente triennio.

Sono precompilati e modificabili:

  • I dati di residenza, preimpostati con il recapito.
  • I titoli e le modalità d’accesso e gli ulteriori titoli valutabili per i profili in conferma/aggiornamento.
  • Le certificazioni informatiche già note.

Sono precaricati e modificabili:

  • I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

In caso di profili in inserimento saranno precaricati tutti i servizi dell’aspirante mentre in caso di aggiornamento saranno precaricati i soli servizi dall’A.S. 2017/18.


8. È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?
Per problematiche tecniche sulla registrazione a Istanze OnLine e sulla compilazione dell’istanza è disponibile il numero 080 926 7632 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Per problematiche di carattere amministrativo è disponibile l’URP del Ministero dell’Istruzione.


9. Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?
Le date sono stabilite dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio. L’apertura è prevista dalle 9:00 del 28 maggio alle 23:59 del 28 giugno 2024.


10. Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?
I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 14 maggio 2024 alle ore 14:00); devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.


11. Quale profilo devo indicare nella sezione relativa ai servizi?
I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato.

In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole.

Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.


12. Come posso indicare il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

  • se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.


13. Ho un servizio militare / civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo perchè l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico.
Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.


14. Sono già presente nelle graduatorie III fascia ATA per il triennio 2021/2023 ma alcuni servizi, precedentemente dichiarati, hanno avuto una diversa valutazione. Come posso fare per comunicare la variazione intervenuta?
Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

  • comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;
    oppure
  • in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

15. Nel servizio da me prestato sono presenti periodi di interruzione della retribuzione o assenza. In che modo devo comunicare i predetti periodi?
Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali.

All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio.

Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.


16. Sto effettuando l’aggiornamento di un profilo per cui ero già presente nelle graduatorie del triennio precedente e, contestualmente, l’inserimento per un nuovo profilo; come devo dichiarare i servizi?
I servizi sono di tre diverse tipologie:

  • quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;
  • quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;
  • quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.

In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.

Nella nota in coda alla domanda devono essere segnalati gli eventuali servizi effettuati negli anni precedenti l’aggiornamento del 2017 e a suo tempo non dichiarati.


17. Le modalità di accesso richieste in istanza sono quelle previste dall’art. 4 o dall’art. 5 del bando?
L’art. 4 del bando si riferisce alla scelta della provincia, mentre le modalità di accesso previste dalla funzione sono quelle dell’art. 5, cioè le seguenti:

  • MODALITÀ DI ACCESSO A – di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d”istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia;

  • MODALITÀ DI ACCESSO B – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;

  • MODALITÀ DI ACCESSO C – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;

  • MODALITÀ DI ACCESSO D – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima graduatoria per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

  • MODALITÀ DI ACCESSO E – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalle medesime graduatorie/elenchi per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

  • MODALITÀ DI ACCESSO F – di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

  • MODALITÀ DI ACCESSO G – di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Le predette modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.

Si precisa che i 30 giorni di servizio, anche non continuativi, devono essere stati prestati prima del 25 luglio 2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.


18. Nel caso in cui si importino servizi in parte sovrapposti ai servizi già dichiarati in occasione del precedente aggiornamento, come è meglio operare?
In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO).

Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda. Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio.

In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.

Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.


19. All’art. 3, comma 1, lettera a) iii del DM 89/2024, si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti?
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:
a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”;
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).


20. Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia, di cui al punto 4) dell’Allegato A/1, dal momento che, pur essendo stato valutato come titolo di accesso, dà luogo ad una certificazione separata?
E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.


21. Che cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “ Enti locali” contenuta nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate al DM 89/2024?
Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco.

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.


22. E’ valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da COVID-19?
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.


23. I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 28 giugno anche se la domanda si presenta prima (es. il 5 giugno)?
L’art. 2, comma 13, del DM 89 del 21 maggio 2024 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo”.

La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 28 giugno, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.


24. I candidati già inseriti nelle graduatorie 24 mesi di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, vogliono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia, potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 per l’a.s. 2024/2025?
No, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia di cui al DM 89/2024.

Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.


25. Gli attestati di qualifica che, dopo la l’istituzione degli IeFP, la regione ha equiparato ai diplomi di qualifica triennale in deroga alla tabella di confronto citata nella FAQ/Miur n. 12 del 2017, possono essere valutati ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del DM n. 89 del 2024?
Per attestati di qualifica di cui art. 2, comma 11, del DM 89/2024 devono intendersi i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 nel rispetto della tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all’accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento.

I predetti attesti possono essere valutati se integrati da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.


26. I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia in una provincia che vogliono presentare domanda in altra provincia, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 nell’attuale provincia per l’a.s. 2024/2025?
No, i candidati attualmente inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di un’altra provincia non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 dell’attuale provincia per l’a.s. 2024-2025.


27. I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia di una provincia che hanno raggiunto il requisito dei 24 mesi ed intendono inserirsi nella graduatoria dei 24 mesi di una nuova provincia come devono comportarsi?
Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio, inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.


28. Il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, posso presentare domanda di inserimento nelle graduatorie Ata terza fascia?
I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata.


29. Che differenza c’è fra periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza non retribuita?
I periodi di interruzione della retribuzione si hanno nei casi in cui vi sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (ad esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 12, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2018).

I periodi di assenza non retribuita ricomprendono invece tutte le altre ipotesi di assenza non retribuita, senza che vi sia un provvedimento di sospensione dal servizio ( ad. es. assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, multa ecc…).


30. Posso accedere al profilo professionale di operatore scolastico con la sola certificazione di competenze socio-assistenziali?
NO. Per l’accesso al profilo professionale di operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal d.m. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5).


31. Cosa si intende per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale?
Per Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all’art. 59, comma 10, ed all’Allegato A del citato Contratto, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.

Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”


32. Quali sono i titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico?
I titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico sono:
attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

nonché
diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

LA GUIDA COMPLETA CON TUTTE LE INFORMAZIONI SUL BANDO ATA TERZA FASCIA

Per tutte le informazioni sul concorso ATA terza fascia 2024 potete leggere questa guida completa.

Mettiamo a vostra disposizione anche la nostra guida pratica su come presentare la domanda per le graduatorie ATA terza fascia 2024 e la guida sulle modalità di accesso A, B, C, D, E, F, G per le graduatorie ATA terza fascia e come sceglierla.

Vi consigliamo di leggere, inoltre, la guida sui titoli di accesso personale ATA per le graduatorie di terza fascia e la guida sui titoli valutabili per le graduatorie ATA terza fascia, molto utili per conoscere quali titoli bisogna possedere per entrare in graduatorie e quali titoli sono validi per aumentare il punteggio.

Può interessarvi leggere anche l’approfondimento su come si calcola il punteggio di servizio per le graduatorie III fascia ATA, l’approfondimento sulla valutazione del servizio militare per la graduatoria ATA terza fascia e l’approfondimento sulla valutazione del servizio civile per le graduatorie terza fascia personale ATA.

ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Visitate la nostra sezione riservata alla Scuola e la nostra pagina dedicata al personale ATA per tutte le informazioni su assunzioni, concorsi, graduatorie, normative e contratto.

Iscrivetevi gratuitamente alla nostra newsletter e al canale Telegram per restare informati su tutte le novità e avere le notizie in anteprima. Inoltre, è disponibile il Gruppo Telegram dedicato al personale ATA, utile per confrontarsi e chiedere consigli.

Potete restare aggiornati anche seguendo il canale Whatsapp e il canale TikTok @ticonsigliounlavoro, e seguendoci su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *