Domanda Assegno di inclusione sospesa o respinta: cosa fare

La istruzioni INPS sulla procedura da seguire nei casi in cui la domanda per l’Assegno di Inclusione risulti sospesa oppure respinta

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L’INPS ha chiarito cosa fare nel caso di domanda Assegno di Inclusione sospesa o respinta, nonché come funziona la sospensione ADI. 

Per coloro che hanno presentato richiesta, è possibile verificare lo stato della domanda, che può essere accolta, respinta, in evidenza o sospesa per ulteriori verifiche.

Se le domande risultano respinte o sospese, allora ci sono tutta una serie di informazioni da verificare e passaggi da effettuare per confermare le situazioni di svantaggio o di disabilità che danno diritto al sostegno.

In questa guida vi spieghiamo cosa fare in caso di domanda Assegno di Inclusione sospesa o respinta, seguendo passo passo le indicazioni fornite da INPS. Chiariamo anche quando l’ADI è sospeso per la mancata presentazione al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

VERIFICA STATUS DOMANDA ASSEGNO DI INCLUSIONE

Dopo aver presentato richiesta per l’Assegno di inclusione, il beneficiario può procedere con la verifica dello status della propria domanda, accedendo alla propria area personale INPS – da questa pagina – e utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi oppure la Carta di Identità Elettronica.

Dopo i controlli INPS, la domanda può risultare:

  • accolta – in tal caso, la domanda è andata a buon fine e l’importo viene accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione;

  • sospesa – in tali casi le domande risultano “sospese” dopo che il sistema riscontra discordanza tra quanto dichiarato in DSU dal nucleo familiare e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). Le domande possono essere sospese anche in caso di mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali;

  • respinta – in tal caso vuol dire che a seguito dell’istruttoria le domande risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma;

  • “evidenza” – in tali casi significa che le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio. INPS, nel Messaggio n. 684 del 14-02-2024 spiega che sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate.

Nel Messaggio n. 2146 del 06-06-2024, INPS inoltre spiega le funzioni attive per il controllo dello stato delle domande ADI e le attività possibili nei casi in cui la domanda non è stata accolta. Scopriamo cosa fare, caso per caso.

ASSEGNO DI INCLUSIONE, DOMANDA SOSPESA: COME FARE

Come spiegato nel Messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni. Nel caso di domanda ADI sospesa dal sistema, quindi, ai potenziali beneficiari in questi casi non resta altro che aspettare.

C’è anche il caso in cui la domanda dell’Assegno di Inclusione risulta sospesa in quanto il richiedente non si è presentato, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali. Come spiega INPS nel Messaggio n. 2132 del 05-06-2024:

  • il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura;

  • successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso;

  • i componenti del nucleo familiare che sono tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa, dopo il primo incontro, devono presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o agli altri soggetti indicati nel Decreto lavoro convertito in Legge, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico.

INPS ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

Come chiarito dal Messaggio n. 684 del 14-02-20, all’esito delle verifiche circa la sospensione dell’ADI, l’operatore INPS, può:

  • confermare la discordanza della DSU rispetto all’ISEE. Inoltre, può certificare la mancata presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni (o 90) e contrassegnare la domanda ADI rispettivamente come “respinta” o “decaduta”;

  • annullare la sospensione se risulta veridicità (ai fini ISEE), consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione. Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni preposte ai controlli della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande saranno progressivamente accolte e poste in pagamento.

COSA FARE IN CASO DI DOMANDA ADI RESPINTA

Nel caso di domanda Assegno di inclusione respinta, come spiegato da INPS nel Messaggio n. 684 del 14-02-2024, gli interessati possono:

  • consultare la causa, leggendo il dettaglio delle specifiche cause che hanno causato il “no” alla richiesta;

  • presentare una richiesta di riesame motivata presso la sede territoriale competente dell’INPS entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito;

  • avviare un ricorso giudiziario.

L’INPS ha specificato nel messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024 che a tal proposito, in caso di ricorso o riesame, l’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza è consultabile direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto.

COSA FARE IN CASO DI DOMANDA ADI IN “EVIDENZA”

Nel caso la domanda ADI risulti in lo stato “evidenza”, ovvero se l’ISEE presenta omissioni e difformità, l’interessato deve, nel termine di 60 giorni:

  • presentare i documenti giustificativi delle omissioni  difformità dimostrando che sono idonei a giustificare le incongruenze;

oppure:

  • rettificare, in caso di errore, l’attestazione ISEE e presentare una nuova DSU per sanare eventuali omissioni e difformità.

Solo così INPS sblocca la domanda dell’Assegno di Inclusione positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta. In tal caso, l’attività istruttoria viene completata con esito negativo e non sarà più possibile completare il percorso d’inclusione sociale o di attivazione lavorativa.

Alla domanda sbloccata invece, fanno seguito i pagamenti che, come specificato dall’INPS nel messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi (con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi).

CASI DI REVOCA O DECADENZA DOMANDE ADI

Per completezza, va specificato che le domande ADI possono presentare anche lo stato “revocate” o “decadute”. Come si legge nella tabella riepilogativa INPS:

  • la domanda risulta “revocata” a seguito di successiva verifica dell’assenza dei requisiti, già in fase di presentazione domanda;

  • la domanda risulta “decaduta” dopo la verifica del venir meno dei requisiti in corso di erogazione della misura.

Ribadiamo che in caso di mancata presentazione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali, si decade dalla misura, come INPS spiega nel Messaggio n. 2132 del 05-06-2024.

In tutti i casi, per poter ricevere l’Assegno di inclusione, è possibile richiedere il riesame e aspettare l’esito dopo aver preso visione delle motivazioni e le cause di respingimento. Anche in questo caso, vale quanto chiarito da INPS nel messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, ovvero l’esito è consultabile direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto. Nel Messaggio n. 2146 del 06-06-2024 poi, INPS spiega le funzioni attive per il controllo dello stato delle domande ADI.

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COME PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ricordiamo che la domanda per ottenere l’Assegno di Inclusione, come spieghiamo in questa guida, può essere presentata alternativamente tramite:


  • patronati e Centri di Assistenza Fiscale.

Il richiedente deve poi sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD) – come spiegato in questo approfondimento – all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Hanno diritto all’Assegno di inclusione i nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni o chi è in situazioni svantaggiate, come chiarito nel nostro approfondimento.

LA GUIDA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE 2024

Per un approfondimento più completo vi consigliamo di leggere la guida sull’Assegno di Inclusione che è estremamente chiara e dettagliata.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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