Assegno di ricerca diventa contratto di ricerca: tutte le nuove regole

Tutte le nuove regole sull’assegno di ricerca che diventa “contratto di ricerca” grazie al Decreto PNRR 2 convertito in Legge e cosa cambia per gli ex assegnisti

ricerca, cultura, biblioteca
adv

Con il Decreto PNRR 2 divenuto Legge, l’assegno di ricerca diventa “contratto di ricerca”.

In sostanza, al posto degli assegni di ricerca operativi dal 2010, gli interessati possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato chiamati “contratti di ricerca“, per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti. I rapporti hanno durata biennale e sono rinnovabili fino a un massimo di 5 anni.

In questa guida vi spieghiamo cosa cambia con l’assegno di ricerca sostituito dal contratto, quanto dura, a chi si rivolge, quali sono le regole, i limiti e gli stipendi.

L’ASSEGNO DI RICERCA DIVENTA CONTRATTO DI RICERCA

L’articolo 14 comma 6 septies del Decreto PNRR 2 convertito in Legge in vigore dal 29 giugno 2022 ha introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca previsti dall’articolo 22 della Legge 240 del 2010.

Si ricorda che l’assegno di ricerca è quello strumento, usato da giovani laureati o dottori per svolgere progetti di ricerca finanziati dall’Università della durata di 4 anni. Non si trattava, infatti, di un vero e proprio contratto ma di una collaborazione instaurata tra dottore ed Ente.

Ora, grazie alla novità introdotta dal Decreto PNRR 2 nascono i nuovi contratti di ricerca, dei veri e propri rapporti di lavoro a tempo determinato per l’esclusivo svolgimento dei progetti di ricerca. La retribuzione viene definita dalla contrattazione collettiva (e non più dal regolamento dell’Università), e mai inferiore a quella iniziale del ricercatore confermato a tempo definito. Hanno una durata massima di 5 anni, sono finanziati dai fondi del PNRR per l’attuazione della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa) e delle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità).

CHI PUÒ STIPULARE CONTRATTI DI RICERCA

Possono stipulare i nuovi contratti di ricerca:

A CHI SI RIVOLGONO

Possono concorrere alle selezioni per la somministrazione di contratti di ricerca:

  • coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo equivalente conseguito all’estero;

  • coloro che possiedono una specializzazione di area medica, per i settori interessati;

  • coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all’ultimo anno del corso di specializzazione di area medica. Ciò vale solo se il conseguimento del titolo è previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

Gli Enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alle procedure di selezione anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Ciò, fermo restando che i titoli citati costituiscono titolo preferenziale per la formazione delle relative graduatorie;

Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Ovvero, aiuta in termini di requisiti, coloro che vogliono fare carriera all’Università.

SOGGETTI ESCLUSI

La Legge prevede l’esclusione dai contratti di ricerca:

  • del personale di ruolo delle istituzioni, assunto a tempo indeterminato;

  • di coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

MODALITÁ DI SELEZIONE

Le istituzioni citate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l’indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico – disciplinare.

Per gli enti pubblici di ricerca, vengono messe in atto procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l’aderenza del progetto di ricerca proposto all’oggetto del bando di concorso e il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso (es. selezione per titoli, prove d’esame).

Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell’ateneo, dell’ente o dell’istituzione, del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, deve contenere informazioni dettagliate:

    • sulle specifiche funzioni;
    • sui diritti e i doveri relativi alla posizione;
    • sul trattamento economico e previdenziale.
adv

DURATA

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni. Nell’ipotesi in cui oggetto del contratto sia un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i 5 anni. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CHI FINANZIA I CONTRATTI DI RICERCA

I contratti di ricerca possono essere finanziati in tutto o in parte:

  • con fondi interni alle istituzioni;
  • da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

MISURA DELLO STIPENDIO

A differenza dei limiti stabiliti per gli assegni di ricerca, i contratti hanno una base economica determinata in sede di contrattazione collettiva. Deve essere in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l’attribuzione dei contratti non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

COME FUNZIONANO I CONTRATTI DI RICERCA

I contratti di ricerca sono a tempo determinato e vengono stipulati a seguito di una selezione pubblica dei candidati, sulla base della graduatoria emersa dal concorso. In pratica, serviranno ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca. Nell’ottica di garantire maggiore trasparenza e superare i limiti degli assegni di ricerca, il contratto stabilito dal Decreto PNRR 2 convertito in Legge:

  • non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

  • risulta non compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero;

  • comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche;

  • non dà luogo a diritto di accesso a un ruolo presso l’Università, né tali contratti possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero per le stabilizzazioni.

Tra l’altro, la titolarità di almeno 2 anni di un contratto di ricerca è un requisito che le Pubbliche Amministrazioni possono specificare nell’ambito delle procedure di reclutamento per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione. Ciò, secondo quanto stabilito dal comma 6-octies del Decreto PNRR 2 convertito in Legge, che modifica l’articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

I CONTRATTI DI RICERCA AFAM

Nasce anche la figura del ricercatore AFAM (Alta Formazione Artistica e Coreutica). Il comma 6-novies del Decreto PNRR 2 convertito in Legge autorizza anche le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, possibilità preclusa da vecchi assegni, a stipulare contratti di ricerca.

Ecco, in sintesi, le regole specifiche:

  • le AFAM possono istituire tali contratti mediante l’indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari;

  • la spesa per la stipula dei contratti di ricerca da parte delle istituzioni AFAM deve essere totalmente coperta tramite l’esclusivo ricorso a finanziamenti esterni;

  • la norma consente altresì alle istituzioni AFAM – per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto PNRR 2 convertito in Legge – di ammettere alle procedure selettive per la stipula di contratti di ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In tale caso, il titolo di dottorato di ricerca e titoli equiparati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della Legge n. 240 del 2010, come sostituito dal comma 6-septies del Decreto PNRR 2 convertito, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge al comma 6-quaterdecies reca delle disposizioni transitorie per l’abolizione degli assegni di ricerca e l’introduzione dei contratti di ricerca. Ecco quali sono:

  • per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca;

  • fino a quando non sarà adottato un Decreto di definizione dei gruppi scientifico disciplinari modificati dal Decreto PNRR 2 convertito, i contratti possono essere stipulati con riferimento ai macro settori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 28 giugno 2022, ovvero il giorno antecedente la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto PNRR 2.

PERCHÉ SONO STATI ABOLITI GLI ASSEGNI DI RICERCA

La soppressione degli assegni di ricerca prende le mosse da una necessità ormai acclarata. Negli anni, infatti, è emerso come l’assegnista abbia rappresentato una figura “non strutturata” e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro. A tale figura, tra l’altro, le Università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell’espletamento delle attività didattiche, nonostante la normativa vigente di fino alla nuova Legge, indirizzasse gli assegnisti solo allo svolgimento di attività di ricerca. Solo una minima percentuale di essi finiva per prendere posto in maniera permanente nel sistema universitario.

Queste le ragioni su cui si incardina la soppressione dell’assegno di ricerca e la concomitante introduzione di un’unica figura post-dottorale che semplifichi l’intricato quadro delle figure “post doc”. Infine, come accennato in premessa, la riforma è in linea con la Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1, mirata a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, sia la quella finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (PDF 153 Kb);
Testo coordinato del Decreto Legge PNRR 2 convertito in Legge (Pdf 926 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022.

AGGIORNAMENTI

Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al Covid e al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Un Commento

Scrivi un commento
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *