Nuovi Albi per Educatore professionale socio pedagogico e Pedagogista

La guida completa e aggiornata sui nuovi ordini e gli albi delle professioni pedagogiche ed educative

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Passa alla Camera dei Deputati la norma sull’istituzione degli albi di educatore socio pedagogico e pedagogista.

Il testo unificato della proposta di legge sancisce l’introduzione degli ordini dell’educatore professionale socio pedagogico e del pedagogista. Inoltre, istituisce e regolamenta l’iscrizione all’albo, definendo i requisiti e le modalità di accesso.

In questa guida dettagliata vi spieghiamo cosa prevede il nuovo testo unificato delle proposte di legge sull’istituzione degli albi di educatore socio pedagogico e pedagogista e quali sono le nuove norme che disciplinano tali profili professionali.

NASCONO GLI ALBI EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO E PEDAGOGISTA

La Camera dei Deputati il 5 luglio 2023 ha approvato il Testo unificato delle proposte di Legge con disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Grazie a questa riforma, che dovrà ricevere l’ok definitivo del Senato prima di diventare operativa, saranno istituiti l’albo degli educatori socio pedagogici e l’albo dei pedagogisti.

Il DDL ha fornito le definizioni delle due tipologie di professioni, i requisiti per l’esercizio delle professioni pedagogiche ed educative, l’iter di istituzione degli albi e i requisiti generali per l’iscrizione ai due nuovi albi professionali. Vediamo tutto nel dettaglio.

CHI È IL PEDAGOGISTA

Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.

L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento. La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione è presente nell’articolo 1 del nuovo ordinamento in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche, che spiega chi è e cosa fa il pedagogista.

COME SI DIVENTA PEDAGOGISTA

L’articolo 2 del DDL definisce i requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti. Le lauree sono:

  • laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

  • laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

  • laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

  • laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

La professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in Enti pubblici italiani o stranieri.

Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nell’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi.

La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di pedagogista.

ALTRE LAUREE ABILITANTI

L’articolo 1-bis del DDL precisa che l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche, classe LM-57, in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista.

CHI È L’EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO

L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione viene data dall’articolo 3 dell’ordinamento di Legge unificato che, oltre a definire la figura, precisa anche cosa fa.

L’educatore professionale socio-pedagogico:

  • valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socioeducativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali;

  • stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative;

  • può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

COME SI DIVENTA EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO

La riforma definisce i requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio pedagogico, nonché quelli per l’esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Per diventare educatore socio pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell’educazione e della formazione classe L19, oppure il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Inoltre è obbligatoria, oltre all’abilitazione mediante esame di Stato, l’iscrizione all’albo professionale istituito.

Il titolo di laurea triennale deve essere conseguito previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo DDL.

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COME SI FORMANO I NUOVI ALBI PROFESSIONI PEDAGOGICHE

Come si formano in sede di prima attuazione, gli albi professionali per educatori socio pedagogici e pedagogisti? La nuova norma stabilisce che:

  • il Presidente del Tribunale dei capoluoghi delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione;

  • il commissario entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova DDL, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

COME FUNZIONANO GLI ALBI PROFESSIONI PEDAGOGICHE

La norma che istituisce gli albi professionali per educatori socio pedagogici e pedagogisti stabilisce anche che:

  • è possibile la contemporanea iscrizione ai due albi;

  • gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale;

  • sia istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale. L’ordinamento sarà istituito con decreto del Ministero della Giustizia.

REQUISITI ISCRIZIONE ALBI EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO E PEDAGOGISTA

L’iscrizione agli albi istituiti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti generali:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

  • non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;

  • avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione, differente a seconda dell’albo scelto, come vi spieghiamo più avanti;

  • avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Oltre a questi requisiti generali è necessario essere in possesso dei requisiti specifici riferiti ad ognuno dei nuovi albi come vediamo di seguito.

NUOVO ALBO DEI PEDAGOGISTI

Il Testo unificato delle proposte di Legge in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche istituisce l’albo dei pedagogisti. Come ci si iscrive all’albo? Per iscriversi è necessario presentare domanda entro 90 giorni dalla data della nomina del commissario ed essere in possesso dei requisiti richiesti. Vediamo quali sono i requisiti della fase transitoria e della fase ordinaria successiva.

CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL’ALBO PEDAGOGISTI

Per il primo anno è prevista una fase transitoria. In sede di prima applicazione, l’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti è consentita alle seguenti categorie:

  • ai professori universitari ordinari, straordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

  • ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree citate all’articolo 2 del Testo unificato delle proposte di Legge che permettono l’accesso alla professione;

  • a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree che permettono l’accesso alla professione, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;


  • a coloro che hanno operato per almeno 3 anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.

Successivamente, dopo il primo anno di attivazione dell’albo (fase transitoria), è possibile iscriversi all’albo dopo il conseguimento del titolo di studio abilitante e l’accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi.

La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, deve essere:

  • sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale;

  • svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di pedagogista.

NUOVO ALBO DELL’EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO

Il Testo del nuovo ordinamento delle professioni pedagogiche istituisce l’albo dell’educatore professionale socio pedagogico. Come ci si iscrive all’albo? Per iscriversi è necessario presentare domanda entro 90 giorni dalla data della nomina del commissario ed essere in possesso dei requisiti richiesti. Vediamo quali sono i requisiti della fase transitoria e della fase ordinaria successiva.

CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL’ALBO DELL’EDUCATORE SOCIO PEDADOGICO

Per il primo anno è prevista una fase transitoria. In sede di prima applicazione, l’iscrizione all’albo professionale degli educatori professionali socio pedagogici è consentita alle seguenti categorie:


  • ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio pedagogico;

  • a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo, per l’accesso al quale sia richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), svolgendo un’attività di servizio attinente al ruolo di educatore e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

  • ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Dopo l’istituzione, una volta terminata la fase transitoria di 1 anno, per iscriversi all’albo negli anni seguenti è necessario aver conseguito il titolo di laurea triennale richiesto per la professione, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La norma prevede anche che l’abilitazione all’esercizio della professione di educatore professionale socio pedagogico, sia conseguita mediante esame di Stato.

NOVITÀ SULL’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI

Il Testo del nuovo ordinamento stabilisce anche novità sull’equipollenza dei titoli. Ovvero:

  • all’esame di Stato per pedagogisti possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie che, con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio rilasciati da università italiane;

  • all’esame di Stato per educatori, possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio pedagogico conseguito presso istituzioni che, con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

IL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Mettiamo a vostra disposizione il Testo unificato (Pdf 60 Kb) delle proposte di legge che istituisce gli albi professionali di educatore socio pedagogico e pedagogista. Ricordiamo che la riforma è stata approvata alla Camera dei Deputati il 5 luglio 2023, come visibile in questa pagina, ma diventerà effettiva solo dopo l’ok del Senato previsto entro i prossimi due mesi. Vi terremo aggiornati.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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